IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  175, concernente norme in
materia di pubblicita'  sanitaria  e  di  repressione  dell'esercizio
abusivo delle professioni sanitarie;
  Visto  l'art.  2,  comma 3, della predetta legge che dispone che il
Ministro della  sanita',  con  apposito  regolamento,  disciplina  le
caratteristiche  estetiche  delle targhe, insegne e inserzioni per la
pubblicita'  concernente  l'esercizio  delle   professioni   e   arti
sanitarie  e per la pubblicita' concernente le case di cura private e
i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge;
  Considerato che le autorizzazioni alla pubblicita' per le  case  di
cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate
dalla  regione  sentite  le  federazioni regionali degli ordini e dei
collegi professionali, ove costituiti;
  Considerato che per alcune categorie non  risultano  costituite  le
federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;
  Ritenuta  l'esigenza  di  prevedere  che  le regioni, in tali casi,
sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui e'  ubicata  la
struttura sanitaria;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite   le   federazioni  nazionali  degli  ordini,  dei  collegi
professionali e delle associazioni professionali degli  esercenti  le
professioni e arti ausiliarie;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;
  Vista la nota datata  15  settembre  1994  con  cui  lo  schema  di
regolamento  e' stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n.  400  del  1988,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche
delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita' sanitaria.
  2.  La  disciplina  si  applica  agli  esercenti   le   professioni
sanitarie,  le  professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie
delle professioni sanitarie.
  3. La disciplina si applica, altresi', alle case di cura private ed
ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad
autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 175/1992
          e'  il  seguente:  "3. Ai fini del rilascio del nulla osta,
          l'ordine   o   collegio   professionale   deve   verificare
          l'osservanza  delle disposizioni di cui all'art. 1, nonche'
          la rispondenza delle caratteristiche estetiche della  targa
          o  dell'inserzione  o  delle  insegne  di  cui all'art. 4 a
          quelle  stabilite  con  apposito  regolamento  emanato  dal
          Ministro  della  sanita', sentiti il Consiglio superiore di
          sanita', nonche', ove costituiti, gli ordini  o  i  collegi
          professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni
          dalla richiesta".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.