Art. 2.
                               Targhe
  1.  Le  targhe,  concernenti  le  attivita' professionali di cui al
comma 2  dell'art.  1,  esercitate  in  studi  personali,  singoli  o
associati,  devono  rispondere, salvo vincoli particolari previsti in
materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
    a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di
norma cm 50  x  cm  60);  i  relativi  caratteri  debbono  essere  "a
stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
    b)  essere  di  fattura  compatta,  con  esclusione  di qualsiasi
componente luminosa ovvero illuminante;
    c) riportare il numero e la data  dell'autorizzazione  rilasciata
dal sindaco;
    d)  non  contenere  alcun  grafico, disegno, figura o simbolo, ad
eccezione di quello rappresentativo della professione.
  2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al  comma  3
dell'art.  1,  salvo  vincoli  particolari  previsti  in  materia dai
regolamenti    comunali,    devono    rispondere    alle     seguenti
caratteristiche:
    a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di
norma  cm  60  x  cm  100);  i  relativi  caratteri debbono essere "a
stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
    b) essere  di  fattura  compatta,  con  esclusione  di  qualsiasi
componente luminosa ovvero illuminante;
    c)  riportare  il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata
dalla regione;
    d) non contenere alcun grafico, disegno,  figura  o  simbolo,  ad
eccezione di quello rappresentativo della professione;
    e)  riportare  eventualmente  la  denominazione o ragione sociale
nonche' i segni distintivi  dell'impresa  ai  sensi  della  normativa
vigente.
  3. Il testo, riguardante le specifiche attivita' medico-chirurgiche
e  le  prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture
di cui al comma 2, nonche' i  nomi  ed  i  titoli  professionali  dei
relativi  responsabili,  deve  essere  composto  con caratteri la cui
grandezza non sia superiore a  cm  8,  salvo  che  per  il  direttore
sanitario.
  4.  Le  targhe,  previste  dal  presente  articolo,  vanno  apposte
sull'edificio in cui si svolge l'attivita'; quando l'edificio insiste
in un complesso recintato, le targhe  possono  essere  apposte  anche
sulla recinzione.