Art. 7.
                          Norma transitoria
  1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono
tenuti  ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni
dalla sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal
regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 16 settembre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1994
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 316