Art. 12. 
         Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna 
  1. La gestione governativa delle ferrovie della Serdegna per  conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' prorogata fino all'attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre  1990,  n.
385.