Art. 13. 
Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di  titolari  di
                      patente di guida italiana 
  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre  1993,  n.
360, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Per i primi  tre  anni  dal  conseguimento  della  patente  di
categoria B non e' consentito il superamento della velocita'  di  100
km/h per le autostrade  e  di  90  km/h  per  le  strade  extraurbane
principali."; 
    b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla  guida"  sono
inserite le seguenti: "e alla velocita'"  ed  e'  soppresso  l'ultimo
periodo; 
    c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite  le
seguenti: "e di velocita'". 
  2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) e' soppresso l'ultimo periodo del comma 1; 
    b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e"; 
    c) e' soppresso il comma 3. 
  3. Non sono punibili le  infrazioni  per  violazione  dell'articolo
117, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cosi'
come modificato dal decreto  legislativo  30  aprile  1993,  n.  360,
vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  modifica
approvata dal presente articolo. 
  4. I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono dotarsi
entro il 31 marzo 1995 del contrassegno  di  identificazione  di  cui
all'articolo 97  del  codice  della  strada,  approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360.