Art. 14. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e i conto competenza sui capitoli 7501 e 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 2. Le disponibilita' del capitolo 7212 in conto residui del bilancio del Ministero dei trasporti per il 1993, non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'anno successivo. 3. Le disponibilita' dei capitoli 1574, 2557 e 7502 del bilancio del Ministero dei trasporti non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo.