Art. 14. 
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 
  1. Le somme iscritte nello stato di previsione  del  Ministero  dei
trasporti e della navigazione per  l'esercizio  finanziario  1993  in
conto residui e i conto competenza  sui  capitoli  7501  e  7509,  in
essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute  in  bilancio
per gli esercizi 1994 e 1995. 
  2. Le  disponibilita'  del  capitolo  7212  in  conto  residui  del
bilancio del Ministero dei trasporti per il 1993, non impegnate entro
tale anno possono esserlo nell'anno successivo. 
  3. Le disponibilita' dei capitoli 1574, 2557 e  7502  del  bilancio
del Ministero dei trasporti non impegnate entro il 31 dicembre  1993,
possono esserlo nell'anno successivo.