Art. 15. 
                     Ferrovie dello Stato S.p.a. 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del
rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31  maggio
1994 all'Opera di previdenza e  assistenza  per  i  ferrovieri  dello
Stato (OPAFS), e' regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n.  829.  La
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.  subentra  all'OPAFS  anche  nei
rapporti attivi e passivi  di  cui  all'articolo  5  della  legge  29
gennaio 1994, n. 87.