Art. 2. Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro il 30 novembre 1994, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993. 2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 novembre 1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui. 3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995, un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento. 4. Qualora si accerti il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2. 5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.