Art. 2. 
    Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale 
  1. Al fine di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo  dei
trasporti locali ad impianti fissi di competenza  statale  esercitati
in regime di concessione o in gestione governativa, il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione definisce, con decreto da  emanarsi  di
concerto con il Ministro del tesoro entro il 30 novembre 1994,  piani
finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio  rilevati
al 31 dicembre 1993. 
  2. Sulla base dei piani di cui al comma  1,  le  aziende  esercenti
servizi  ferroviari  in  regime  di   concessione   o   in   gestione
governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello  Stato  S.p.a.,  sono
autorizzate  a  contrarre  mutui  decennali  per  la  copertura   dei
disavanzi di esercizio di  cui  al  comma  1.  I  relativi  oneri  di
ammortamento per capitale ed interessi sono  a  carico  del  bilancio
dello Stato nel limite complessivo di lire 240  miliardi  annue.  Con
decreto del Ministro del tesoro, da  emanare  entro  il  30  novembre
1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni  per  la
contrazione dei predetti mutui. 
  3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al  comma  1
non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al  35  per  cento  dei
costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire  entro  il
31 dicembre 1995, un miglioramento del rapporto tra i  proventi  e  i
costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il
20 per cento della differenza percentuale mancante al  raggiungimento
del 35 per cento. 
  4. Qualora si accerti il mancato  conseguimento  del  miglioramento
del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui  al  comma
3, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie di  cui  al
comma 2. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2,  e
del comma 2 del  presente  articolo,  pari  a  lire  900  miliardi  a
decorrere dal 1995,  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle proiezioni per gli anni  1995  e  seguenti  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dei
trasporti e della navigazione.