Art. 3. Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico 1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle societa' del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 2 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono preliminari alla definizione, da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di un piano di riordino delle societa' del gruppo Finmare da trasmettere al Parlamento prima dell'approvazione per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del C.I.P.E., deve essere approvato entro il 31 dicembre 1994. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 3. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuita' nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui alla data di entrata in vigore del presente decreto nel capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonche' dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle societa' di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.