Art. 3. 
   Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico 
  1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo  processo  di
privatizzazione delle societa' del gruppo Finmare,  sono  autorizzati
gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma  2  diretti  a
ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare  operanti  nel  settore
dei  trasporti  marittimi  su  linee  merci   internazionali.   Detti
interventi sono preliminari alla definizione, da parte  dei  Ministri
dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del bilancio e  della
programmazione economica, di un piano di riordino delle societa'  del
gruppo Finmare da trasmettere al Parlamento  prima  dell'approvazione
per l'espressione del parere da parte  delle  commissioni  competenti
per materia. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del C.I.P.E.,
deve essere approvato entro il 31 dicembre 1994. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Ministro  del  tesoro
assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle
rate di ammortamento dei mutui  unitariamente  contratti  dal  gruppo
Finmare   per   l'acquisizione   delle   risorse   occorrenti    alla
ricapitalizzazione e che sono corrisposte direttamente agli  istituti
bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti  di  impegno
decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995,  al
cui  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1994-1996,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1994, parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro. 
  3. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo  Finmare  operanti
nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali  la
continuita' nella corresponsione dei contributi anche  per  gli  anni
1994-1996,  fermo  restando  il  complessivo  arco  quinquennale  del
periodo concessivo degli stessi, e' autorizzata la spesa di  lire  43
miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi  per  il  1995  e  lire  4
miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi  per
il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il  1996,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  il  1994,  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero  dei  trasporti  e
della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il  1994,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in  conto  residui  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  nel  capitolo  3651
dello stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, che sono a tal fine  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato  e  riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del predetto Ministero dei trasporti e della navigazione. 
  4. I contributi di cui alla  legge  5  dicembre  1986,  n.  856,  e
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296,  convertito
dalla legge 17 dicembre 1990,  n.  383,  possono  essere  corrisposti
anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere  dal
1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi
a  prescindere  da  mezzi  e   strumenti   impiegati,   nonche'   dal
raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del  quinquennio
d'intervento,  trattandosi  di  servizi  ancora  indispensabili   per
l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione  per  gli  anni  dal
1988 al 1993, concessi alle societa' di  cui  all'articolo  11  della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale  sovvenzione
definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno,
all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali  previsti
dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data  indicata
nel relativo decreto. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.