Art. 4. 
                              Parcheggi 
  1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.  122,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 9. - 1. I proprietari  di  immobili  possono  realizzare  nel
sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano  terreno  dei
fabbricati, nei limiti delle quantita' di cui all'articolo  41-sexies
della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,
parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita'  immobiliari
esistenti, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici e  con  i
regolamenti edilizi vigenti o adottati. Restano in ogni caso fermi  i
vincoli previsti  dalla  legislazione  in  materia  paesaggistica  ed
ambientale ed i poteri attribuiti dalla  medesima  legislazione  alle
regioni ed ai  Ministri  dell'ambiente  e  per  i  beni  culturali  e
ambientali,  da  esercitare  motivatamente  nel  termine  di  novanta
giorni. 
   2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal  comma
1 e' soggetta  ad  autorizzazione  gratuita.  Qualora  si  tratti  di
interventi conformi agli  strumenti  urbanistici  ed  ai  regolamenti
edilizi  vigenti  o  adottati,  l'istanza  per  l'autorizzazione  del
sindaco ad eseguire lavori si  intende  accolta  qualora  il  sindaco
stesso non si pronunci nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  data
della richiesta. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai  lavori
dando comunicazione al sindaco del loro inizio. 
   3.  Le  deliberazioni  che  hanno  per  oggetto  le  opere  e  gli
interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo  sono  approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o seconda  convocazione,  con
la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice
civile. Resta fermo quanto  disposto  dagli  articoli  1120,  secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 
   4. Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere disposti
esclusivamente  a  favore  di  soggetti  residenti  o  dimoranti  nel
territorio del comune. Gli atti di cessione a soggetti  diversi  sono
nulli. 
   5. I comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi possono
concedere, previa determinazione dei relativi criteri, il diritto  di
superficie su aree comunali, purche' non ubicate in  zone  sottoposte
ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939,  n.  1089,  e  successive
modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da destinare,  fatto
salvo quanto previsto dal presente articolo, comma 7, a pertinenza di
immobili privati, nei limiti  delle  quantita'  di  cui  all'articolo
41-sexies  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e   successive
modificazioni. In attuazione di detta facolta' i comuni  sono  tenuti
ad emanare entro il  30  settembre,  con  cadenza  triennale,  previo
parere del consiglio di circoscrizione, un bando aperto a residenti o
dimoranti nel territorio del comune, proprietari e non proprietari, e
a societa' anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi,
secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. Nel  bando
devono essere specificati  i  criteri  di  assegnazione  delle  aree,
avendo riguardo al ripristino  ambientale;  all'arredo  urbano  e  ai
collegamenti con la viabilita'; al numero dei mandanti o  acquirenti;
alle qualita' del progetto proposto; ai tempi  di  realizzazione;  al
programma di manutenzione. La domanda di ammissione alla assegnazione
di aree  per  la  realizzazione  di  parcheggi  privati  deve  essere
accompagnata   da   un   progetto   preliminare   elaborato   da   un
professionista iscritto all'albo di appartenenza,  contenente  schemi
grafici ed una relazione concernente le soluzioni  per  la  sicurezza
statica in relazione all'indagine  geologica;  lo  spostamento  delle
reti;  i  dispositivi  di  sicurezza;  gli  elementi  conoscitivi   e
metodologici per  la  verifica  e  la  tutela  dei  beni  storici  ed
archeologici. Ai fini  dell'assegnazione  delle  aree  devono  essere
presentate idonee garanzie consistenti in una  fidejussione  bancaria
sul cento per cento dell'importo dei lavori principali ed  accessori,
nonche'  in  una  polizza  assicurativa  per   danni   agli   edifici
confinanti. In ogni caso, la costituzione del diritto  di  superficie
e' subordinata alla stipula di  una  convenzione  nella  quale  siano
previsti: 
    a) la durata della concessione del diritto di superficie  per  un
periodo non superiore a novantanove anni; 
    b)  il  dimensionamento  dell'opera   ed   il   piano   economico
finanziario previsto per la sua realizzazione; 
    c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva,  la  messa  a
disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori; 
    d) i tempi  e  le  modalita'  per  la  verifica  dello  stato  di
attuazione,  nonche'  le  sanzioni   previste   per   gli   eventuali
inadempimenti; 
    e) il corrispettivo della concessione del diritto di superficie; 
    f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di parcheggio  e  i
criteri di revisione di detto prezzo nel tempo. 
   6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro da lui delegato  per  i  problemi  delle  aree  urbane  sono
determinate  le  modalita'  di  riparto  delle  concessioni  tra   le
categorie degli aventi diritto. Le  assegnazioni  delle  aree  devono
essere effettuate  dalle  amministrazioni  comunali  inderogabilmente
entro il 31 dicembre  dell'anno  di  emanazione  del  bando  mediante
stipula della convenzione di cui al comma 5. 
   7. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul  soprasuolo
o sul sottosuolo  di  aree  di  proprieta'  comunale  per  realizzare
parcheggi, eventualmente  non  assegnato  ai  residenti  o  dimoranti
proprietari o a societa' anche cooperative  appositamente  costituite
tra  gli  stessi,  puo'  essere  assegnato  a  residenti  o  comunque
dimoranti nel territorio del comune non proprietari, anche riuniti in
associazioni o cooperative. Qualora a richiedere la costituzione  del
diritto di superficie siano associazioni o cooperative di residenti o
dimoranti non proprietari, i relativi parcheggi  possono  non  essere
destinati  a  pertinenza  degli  immobili  privati.  I  membri  delle
predette associazioni o cooperative diventano in tal caso contitolari
del diritto di  superficie.  Nel  caso  di  cessazione  del  rapporto
giuridico  in  forza  del  quale  il  residente   o   dimorante   non
proprietario godeva della porzione di fabbricato  per  il  quale  sia
divenuto contitolare del diritto  di  superficie  sui  parcheggi,  la
quota di  contitolarita'  deve  essere  attribuita,  nell'ordine,  al
proprietario  della  porzione  di  fabbricato,  al  nuovo  utente   a
qualsiasi titolo di detta porzione, alla associazione  o  cooperativa
costituita fra non proprietari. Il  prezzo  di  cessione  non  potra'
essere superiore a quello risultante  dalla  convenzione  di  cui  al
comma 5. 
   8. Le opere di cui al comma  5  sono  soggette  ad  autorizzazione
gratuita. 
   9. I parcheggi realizzati  ai  sensi  del  presente  articolo  non
possono subire modificazioni nella destinazione d'uso. 
   10. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 5, effettuati da
enti o imprese di  assicurazione,  sono  equiparati,  ai  fini  della
copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli
32  e  86  della  legge  22  ottobre  1986,  n.  742,  e   successive
modificazioni.". 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  da  lui
delegato per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, emana il  decreto  di
cui all'articolo 9, comma 6, della legge 24 marzo 1989, n. 122,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo. La rideterminazione dei
costi standard e delle modalita' di accesso al credito da  parte  dei
comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del
contributo previsto dalla citata legge n. 122 del 1989, e' stabilita,
entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
del bilancio e  della  programmazione  economica,  nel  rispetto  dei
criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
di seguito denominata Conferenza. 
  3. Per il 1994, il bando di cui  all'articolo  9,  comma  5,  della
legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo,  e'  emanato  entro   sessanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di  cui
al comma 2 del presente articolo.  Le  assegnazioni  devono  avvenire
entro i successivi centottanta giorni. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni  dell'articolo
9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122,  come  sostituito  dal
comma 1 del presente articolo, i bandi pubblicati anteriormente all'8
agosto 1993, sempreche' i comuni provvedano entro  centoventi  giorni
dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree
urbane di cui al comma 2 del presente articolo, alla concessione  del
diritto di superficie delle aree. 
  5. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., direttamente o tramite  societa'
da esse controllate, le societa' di gestione degli  aeroporti  e  dei
porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei
contributi di cui alla legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e  successive
modificazioni, per la realizzazione  di  parcheggi  di  interscambio,
previsti dagli strumenti urbanistici  vigenti,  su  aree  di  propria
disponibilita', con  esclusione  dei  centri  storici  e  delle  aree
tutelate  ai  sensi  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
  6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 24 marzo  1989,  n.  122,
sono soppresse le parole: "La realizzazione di tali parcheggi non  e'
ammessa ai contributi di cui all'articolo 7". 
  7. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali  i  posti
auto siano utilizzati in maniera promiscua dai  diversi  proprietari,
allo  scopo  di  definire  a  livello  catastale   il   rapporto   di
pertinenzialita' tra il parcheggio  e  gli  immobili,  il  condominio
assegna in modo convenzionale ciascun posto auto  ad  un  determinato
proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facolta'  di
uso comune dell'intera struttura. 
  8. All'articolo 4, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n.  122,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il  contributo  di  cui  al
comma  1  resta  determinato  sulla  base  degli  elementi   previsti
dall'articolo 3, comma 3, anche nel caso di scostamenti rispetto alle
previsioni di entrata indicate nel piano economico finanziario".