Art. 4. Parcheggi 1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, nei limiti delle quantita' di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari esistenti, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti o adottati. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni ed ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni. 2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. 3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 4. Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti o dimoranti nel territorio del comune. Gli atti di cessione a soggetti diversi sono nulli. 5. I comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi possono concedere, previa determinazione dei relativi criteri, il diritto di superficie su aree comunali, purche' non ubicate in zone sottoposte ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da destinare, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, comma 7, a pertinenza di immobili privati, nei limiti delle quantita' di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. In attuazione di detta facolta' i comuni sono tenuti ad emanare entro il 30 settembre, con cadenza triennale, previo parere del consiglio di circoscrizione, un bando aperto a residenti o dimoranti nel territorio del comune, proprietari e non proprietari, e a societa' anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, avendo riguardo al ripristino ambientale; all'arredo urbano e ai collegamenti con la viabilita'; al numero dei mandanti o acquirenti; alle qualita' del progetto proposto; ai tempi di realizzazione; al programma di manutenzione. La domanda di ammissione alla assegnazione di aree per la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata da un progetto preliminare elaborato da un professionista iscritto all'albo di appartenenza, contenente schemi grafici ed una relazione concernente le soluzioni per la sicurezza statica in relazione all'indagine geologica; lo spostamento delle reti; i dispositivi di sicurezza; gli elementi conoscitivi e metodologici per la verifica e la tutela dei beni storici ed archeologici. Ai fini dell'assegnazione delle aree devono essere presentate idonee garanzie consistenti in una fidejussione bancaria sul cento per cento dell'importo dei lavori principali ed accessori, nonche' in una polizza assicurativa per danni agli edifici confinanti. In ogni caso, la costituzione del diritto di superficie e' subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novantanove anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico finanziario previsto per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di attuazione, nonche' le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti; e) il corrispettivo della concessione del diritto di superficie; f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di parcheggio e i criteri di revisione di detto prezzo nel tempo. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalita' di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante stipula della convenzione di cui al comma 5. 7. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul soprasuolo o sul sottosuolo di aree di proprieta' comunale per realizzare parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti o dimoranti proprietari o a societa' anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, puo' essere assegnato a residenti o comunque dimoranti nel territorio del comune non proprietari, anche riuniti in associazioni o cooperative. Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano associazioni o cooperative di residenti o dimoranti non proprietari, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati. I membri delle predette associazioni o cooperative diventano in tal caso contitolari del diritto di superficie. Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in forza del quale il residente o dimorante non proprietario godeva della porzione di fabbricato per il quale sia divenuto contitolare del diritto di superficie sui parcheggi, la quota di contitolarita' deve essere attribuita, nell'ordine, al proprietario della porzione di fabbricato, al nuovo utente a qualsiasi titolo di detta porzione, alla associazione o cooperativa costituita fra non proprietari. Il prezzo di cessione non potra' essere superiore a quello risultante dalla convenzione di cui al comma 5. 8. Le opere di cui al comma 5 sono soggette ad autorizzazione gratuita. 9. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso. 10. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 5, effettuati da enti o imprese di assicurazione, sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 e 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni.". 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. La rideterminazione dei costi standard e delle modalita' di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla citata legge n. 122 del 1989, e' stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza. 3. Per il 1994, il bando di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo. Le assegnazioni devono avvenire entro i successivi centottanta giorni. 4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreche' i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo, alla concessione del diritto di superficie delle aree. 5. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., direttamente o tramite societa' da esse controllate, le societa' di gestione degli aeroporti e dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi di interscambio, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, su aree di propria disponibilita', con esclusione dei centri storici e delle aree tutelate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono soppresse le parole: "La realizzazione di tali parcheggi non e' ammessa ai contributi di cui all'articolo 7". 7. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialita' tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facolta' di uso comune dell'intera struttura. 8. All'articolo 4, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 1 resta determinato sulla base degli elementi previsti dall'articolo 3, comma 3, anche nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di entrata indicate nel piano economico finanziario".