Art. 5. Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi 1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualita' del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualita' di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di centottanta giorni. 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza provvede a revocare le somme assegnate alle regioni ed ai comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca puo' avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative. 3. Le risultanti disponibilita', per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi di cui rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sara' effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla medesima Conferenza.