Art. 5. 
Riassegnazione di fondi per la  realizzazione  dei  programmi  urbani
                              parcheggi 
  1. Le regioni che alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad  approvare
la  seconda  annualita'  del  programma  urbano  parcheggi   di   cui
all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e
terza annualita' di cui all'articolo 6 della medesima  legge,  devono
provvedere nel termine di centottanta giorni. 
  2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza provvede a revocare  le
somme assegnate alle regioni ed ai comuni, rispettivamente, ai  sensi
degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la  parte
non  utilizzata  con  l'approvazione  di  specifici   programmi.   Il
provvedimento di revoca puo' avvenire anche a  parziale  modifica  di
eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative. 
  3. Le risultanti disponibilita', per effetto della revoca di cui al
comma 2, sono riassegnate, su conforme parere della Conferenza,  alle
regioni ed ai comuni  che  abbiano  completato  i  programmi  di  cui
rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24  marzo  1989,  n.
122. La ripartizione sara' effettuata tenendo conto, per ciascun ente
interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo  12,  comma
3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla medesima Conferenza.