Art. 6. 
                      Trasporti rapidi di massa 
  1. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio
decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  provvede  al  coordinamento
degli interventi di cui all'articolo  2,  comma  3,  della  legge  22
dicembre 1986, n. 910, e di quelli di  cui  alla  legge  26  febbraio
1992, n. 211,  al  fine  di  assicurare  l'unitaria  definizione  dei
trasporti rapidi di massa. 
  2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione si avvale  di  una  commissione  di  alta  vigilanza.  La
commissione e' composta dai seguenti membri,  nominati  dal  Ministro
dei trasporti e della navigazione: 
    a) un avvocato dello Stato; 
    b) un presidente di sezione del Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici; 
    c) due dirigenti generali del Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, uno  dei  lavori  pubblici  ed  uno  del  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica; 
    d) tre esperti in materia di trasporti; 
    e) un rappresentante della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, designato dal presidente della Conferenza medesima. 
  3.  Sono  soppresse  la  commissione  costituita  con  decreto  del
Ministro  dei  trasporti  del  20  luglio  1989  per   la   vigilanza
sull'esecuzione dei lavori di cui  all'articolo  2,  comma  3,  della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui  all'articolo
6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. 
  4. Ferma restando l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  1  della
legge 23 dicembre 1963, n. 1855, e all'articolo 1, comma  7-ter,  del
decreto-legge 4 marzo 1989, n.  77,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, nonche' le disposizioni di cui  al
regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito dalla legge 28
dicembre 1936, n. 2424, il Ministro dei trasporti e della navigazione
ha facolta' di nominare i commissari e i vice commissari  governativi
anche  tra   persone   estranee   alla   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei  trasporti  in  concessione,  di  provata
capacita' e professionalita'.