Art. 6. Trasporti rapidi di massa 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa. 2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione e' composta dai seguenti membri, nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione: a) un avvocato dello Stato; b) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; c) due dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione, uno dei lavori pubblici ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica; d) tre esperti in materia di trasporti; e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, designato dal presidente della Conferenza medesima. 3. Sono soppresse la commissione costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. 4. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855, e all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, nonche' le disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito dalla legge 28 dicembre 1936, n. 2424, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha facolta' di nominare i commissari e i vice commissari governativi anche tra persone estranee alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di provata capacita' e professionalita'.