Art. 7. Trasporti pubblici locali 1. Le disponibilita' del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalita' di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali nonche' a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992. Una quota di tale disponibilita', pari a 100 miliardi di lire, e' destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacita' motorie. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1993. 3. Le disponibilita' del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994. Tali disponibilita' possono essere utilizzate per le finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni gia' effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498. 4. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.