Art. 7. 
                      Trasporti pubblici locali 
  1. Le disponibilita' del capitolo 7877 dello  stato  di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno  1993,  ivi  compresi  i  residui
degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire,
non ancora utilizzate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, possono essere utilizzate per la concessione di  contributi,
fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da
destinare alle finalita' di cui all'articolo 11, quarto comma,  della
legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate  per
l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo  nazionale  trasporti,  allo
scopo  prioritario  di  provvedere  all'acquisto  di  autobus,  tram,
filobus e di altri mezzi di trasporto o  di  mezzi  di  trasporto  di
persone,  terrestri,  lagunari  e  lacuali  nonche'  a   fune   e   a
cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto
pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei
limiti  alle  emissioni  fissati  con   il   decreto   del   Ministro
dell'ambiente in data  23  marzo  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992. Una  quota
di tale disponibilita', pari a 100 miliardi  di  lire,  e'  destinata
all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacita'
motorie. 
  2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1993. 
  3. Le disponibilita' del capitolo 7877 dello  stato  di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei trasporti e della navigazione  per  l'anno  1994.  Tali
disponibilita' possono essere utilizzate per le finalita'  e  con  le
modalita' di cui al comma 1,  fatte  salve  le  eccedenze  risultanti
dalle erogazioni gia' effettuate in applicazione dei decreti-legge  5
ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498. 
  4. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione
delle provvidenze previste dall'articolo  10  della  legge  8  giugno
1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.