Art. 9. 
Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza 
   dell'idoneita' psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati
   aeronautici. 
  1. A decorrere dal 1 agosto 1994 le visite  mediche  di  seconda  e
terza  classe  intese  ad  accertare  la  persistenza  dell'idoneita'
psico-fisica per i  titolari  di  licenze  ed  attestati  aeronautici
possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico
legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di  sanita'
marittima ed aerea del Ministero della sanita' - Servizio  assistenza
sanitaria al personale navigante, ovvero presso  un  medico  militare
dell'Aeronautica militare  o  un  medico  specializzato  in  medicina
aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti  della  prevista
autorizzazione  ministeriale.  In  ogni  caso  le   visite   dovranno
svolgersi  in   conformita'   ai   requisiti   psico-fisici   fissati
dall'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI).  Gli
organi sanitari o i sanitari  che  hanno  proceduto  all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato
attestante l'idoneita', ovvero la non idoneita',  in  duplice  copia,
una  delle  quali  e'   trasmessa   dall'interessato,   con   lettera
raccomandata, al  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  -
Direzione generale  dell'aviazione  civile  entro  sette  giorni  dal
rilascio. Il certificato e' documento  valido  ai  fini  del  rinnovo
delle licenze e degli attestati.