Art. 10. 
                      Disposizioni particolari 
  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n.
465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988,  n.
556, e' sostituito dal seguente: 
  " 6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino  alla
scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma  5,
lettera b), sono sottoposti a vincoli di  destinazione  e  d'uso  con
l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare  i
beni stessi, di preventiva autorizzazione da  parte  del  concedente.
Tale autorizzazione non  e'  richiesta  per  gli  atti  derivanti  da
procedure  esecutive  immobiliari.  Alla   data   di   scadenza   del
finanziamento il concessionario puo' estinguere i vincoli versando il
corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in  misura  non
inferiore all'ammontare del 10  per  cento  del  contributo  pubblico
complessivamente goduto.". 
  2. All'articolo  2  del  decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.  153,  il
quarto capoverso e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale'  si  intende
il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in  lingua
italiana, realizzato da  imprese  produttrici  nazionali  con  troupe
italiana, che presenti complessivamente almeno due  delle  componenti
di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti  di  cui
alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui  alle  lettere
g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle  lettere  o),
p) e q) del medesimo comma.". 
  3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della  legge
23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a  gruppi  di
artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma
attivita', purche'  sulla  base  di  una  convenzione  approvata  dal
consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalita'  di
incentivare la professionalizzazione del  rapporto  di  lavoro  delle
masse artistiche e  sempre  che  la  stessa  non  comporti  nocumento
diretto o indiretto per l'ente, costituisca  un  vantaggio  economico
per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonche'  in  termini
di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi,
e preveda la eventuale trasformazione  programmata  del  rapporto  di
lavoro da dipendente ad autonomo. 
  4. Gli enti  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche  assimilate
possono procedere ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,
negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi
dell'articolo 3 della legge 22 luglio  1977,  n.  426,  e  successive
modifiche, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; 
a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati  dalla
autorita'  statale  competente  in  materia  di  spettacolo,   previa
dimostrazione della  copertura  in  bilancio  della  relativa  spesa,
sentiti il Dipartimento della funzione pubblica ed il  Ministero  del
tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto  delle  procedure  di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono  stipulare
contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di
lavoro della categoria, a partire da quello che sara' stipulato  dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto. 
  5. La Banca nazionale del lavoro e'  autorizzata  a  utilizzare  il
fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984,  n.  313,
al fine della concessione di contributi in conto interessi  a  favore
delle attivita' teatrali di prosa, per  il  calcolo  degli  interessi
passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10  maggio  1983,
n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n.  311,  per  le
operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del  lavoro  -
Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. 
  6. All'articolo  4  del  decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo
il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso  per
il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio  1994  sia  i
film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e che a tale  data  non  siano
stati proiettati in pubblico,  sia  i  film  per  i  quali  la  copia
campione sia stata presentata alla Autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo prima della medesima  data.  In  tale  caso  il
termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30  giugno
1994.". 
  7. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14  gennaio  1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  marzo  1994,  n.
153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "In alternativa al mutuo  sul  fondo  di  cui  alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di  sostegno  di  cui  alla
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere
concesso,  a  valere  sullo  stesso  fondo,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di  cui  alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di  sostegno  di  cui  alla
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere
concesso sul fondo di cui all'articolo  27  della  legge  4  novembre
1965,  n.  1213,  e  successive  modificazioni,  relativamente   alla
produzione e sui richiamati fondi  di  intervento  -  con  esclusione
della quota parte del fondo  di  cui  al  secondo  comma,  numero  2,
dell'articolo 2 della  citata  legge  n.  819  del  1971,  che  resta
destinata ad interventi per  il  consolidamento  della  produzione  e
della  distribuzione  cinematografica  nazionale  e  delle  industrie
tecniche - e di sostegno, rispettivamente, per le industrie  tecniche
e le sale cinematografiche,"; 
    b) l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Il  tasso  di
riferimento di cui al presente articolo e' pari a  quello  in  vigore
alla data di stipula del contratto di mutuo.". 
  8. All'articolo 11, comma nono, della legge  4  novembre  1965,  n.
1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di
sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un  periodo  di  tre  anni
dalla prima proiezione in pubblico". 
  9. Gli interventi di  riqualificazione  delle  strutture  ricettive
ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  della  legge
30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di  nuove
strutture che qualifichino l'offerta ricettiva  regionale,  ove  tale
inclusione sia  prevista  nei  programmi  predisposti  dalle  regioni
interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.