Art. 10. Disposizioni particolari 1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e' sostituito dal seguente: " 6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non e' richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario puo' estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto.". 2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso e' sostituito dal seguente: " 4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma.". 3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attivita', purche' sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalita' di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonche' in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo. 4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modifiche, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dalla autorita' statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sara' stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. La Banca nazionale del lavoro e' autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attivita' teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. 6. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno 1994.". 7. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere concesso, a valere sullo stesso fondo," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente, per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,"; b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il tasso di riferimento di cui al presente articolo e' pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo.". 8. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico". 9. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.