Art. 11. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 1. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata all'interessato.". 2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' sostituito dal seguente: " 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' indicata al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione e' revocato quando l'interessato dimostra di avere ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attivita' ricettive comunque esercitate e' disposto trascorsi dieci giorni dalla contestazione della violazione.".