Art. 11. 
     Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
  1. Al comma 2 dell'articolo 17  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, come sostituito  dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  13
luglio 1994, n. 480, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Copia  del  verbale  o  del  rapporto  e'  consegnata  o  notificata
all'interessato.". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del  citato  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3  del  decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Entro cinque giorni dalla ricezione  della  comunicazione  del
pubblico ufficiale, l'autorita'  indicata  al  comma  1  ordina,  con
provvedimento motivato,  la  cessazione  dell'attivita'  condotta  in
difetto  di  autorizzazione  ovvero,  in  caso  di  violazione  delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il  tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre  mesi.  L'ordine
di sospensione e' revocato quando  l'interessato  dimostra  di  avere
ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto  al  comma  4  e
salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumita'  o  dell'igiene,  l'ordine  di  sospensione  relativo  ad
attivita' ricettive comunque esercitate e' disposto  trascorsi  dieci
giorni dalla contestazione della violazione.".