Art. 12. 
                  Promozione del turismo giovanile 
  1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui  all'articolo
1, secondo comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n.  123,  si
intendono compresi anche quelli di promozione del  turismo  giovanile
perseguiti  dall'Associazione  italiana  alberghi  per  la  gioventu'
(AIG). 
  2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio  1986,  n.  390,
nella tabella da emanarsi ai sensi  dell'articolo  1  della  legge  2
aprile 1980, n. 123, e' inserita l'AIG.