Art. 12. Promozione del turismo giovanile 1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventu' (AIG). 2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, e' inserita l'AIG.