Art. 2. Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) definizioni delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo nel rispetto delle competenze regionali anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie; c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali; e) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima; f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati, avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; g) controllo sugli enti gia' sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b); h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attivita' di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenza concordate con le regioni, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e sulle attivita' di interesse nazionale. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonche' quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI. 3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovra' essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunita' europea.