Art. 2. 
Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in  materia  di
                     turismo, spettacolo e sport 
  1.  In  materia  di  turismo  e  spettacolo  sono  attribuite  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   le   seguenti   funzioni,
esercitate  rispettivamente  dal  Dipartimento  del  turismo  e   dal
Dipartimento dello spettacolo,  istituiti  ed  organizzati  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: 
    a) definizioni delle politiche di settore, al fine di fissare  le
linee  strategiche  di  indirizzo  nel  rispetto   delle   competenze
regionali  anche  ai  fini  della  partecipazione  dell'Italia   alle
organizzazioni multilaterali  ed  alla  realizzazione  degli  accordi
internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli  affari
esteri in materia di relazioni internazionali di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b)  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  ad  assicurare  la
partecipazione  dell'Italia   alla   elaborazione   delle   politiche
comunitarie; 
    c) predisposizione di atti e svolgimento  di  attivita'  generali
necessari  all'attuazione  degli  atti  adottati  dalle   istituzioni
comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte
salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea; 
    d) esercizio delle attivita' di  indirizzo  e  coordinamento  nei
confronti delle regioni, anche  al  fine  della  promozione  unitaria
dell'immagine dell'Italia  all'estero,  dello  sviluppo  del  mercato
turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel  pieno
rispetto delle autonomie regionali; 
    e)  esercizio  delle  attivita'  di  indirizzo  e   coordinamento
relative  alla  disciplina  delle  imprese  turistiche  di  cui  agli
articoli  5  e  9  della  legge  17  maggio  1983,  n.  217,  e  alla
classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e  7
della legge medesima; 
    f) raccolta ed elaborazione di  dati,  anche  attraverso  sistemi
informativi computerizzati, avvalendosi, tra l'altro,  delle  notizie
raccolte ed  elaborate  ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580; 
    g) controllo  sugli  enti  gia'  sottoposti  alla  vigilanza  del
Ministero del turismo  e  dello  spettacolo,  salvo  quanto  disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera b); 
    h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno,  promozione  e
vigilanza delle attivita' di spettacolo e gestione  del  Fondo  unico
per lo spettacolo in ragione di competenza concordate con le regioni,
facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti  e  sulle
attivita' di interesse nazionale. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  esercita  altresi'  le
competenze  relative  agli  interventi  di  cui  al  decreto-legge  4
novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale  di  cui
al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo  1988,  n.
92, nonche' quelle statali gia' esercitate  dal  soppresso  Ministero
del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI. 
  3.  Nell'osservanza  delle  rispettive  competenze  dovra'   essere
assicurata alle  regioni  una  piena  informazione  e  partecipazione
mediante la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  in  ordine
all'adozione e all'attuazione  degli  atti  delle  istituzioni  della
Comunita' europea.