Art. 5. Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 1, comma 7, e' trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato a decorrere dal 1 luglio 1994 nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente comma. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli, aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando puo' richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.