Art. 5. 
Trasferimento di personale e risorse alla  Presidenza  del  Consiglio
                            dei Ministri 
  1. Il personale dipendente del soppresso Ministero  del  turismo  e
dello  spettacolo,  che  non  si  avvalga  della  facolta'   prevista
dall'articolo 1, comma 7, e'  trasferito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e inquadrato a decorrere dal 1 luglio 1994 nei
ruoli aggiunti dei Dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
separati da quelli della Presidenza stessa e  istituiti  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica, salve le  eventuali  procedure
di mobilita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
successive modificazioni, da attuarsi verso le altre  amministrazioni
centrali,  come  previsto   dall'articolo   3,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  23  giugno  1993,  n.  202.  Il  personale  conserva  la
posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di
inquadramento nei ruoli di cui al presente comma. 
  2. I dipendenti di amministrazioni  diverse,  comandati  presso  il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono  chiedere
l'inquadramento nei ruoli, aggiunti  di  cui  al  comma  1,  a  norma
dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni  concernente  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  3. Il  personale  del  soppresso  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di  comando
puo' richiedere di essere inquadrato nei  ruoli  dell'amministrazione
ove presta servizio con il consenso di quest'ultima,  nei  termini  e
con le modalita' di  cui  all'articolo  199  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro   si   provvede   alla
riutilizzazione del personale dipendente  dalla  Ragioneria  generale
dello Stato, ivi compreso  quello  con  qualifiche  dirigenziali,  in
servizio presso la ragioneria centrale del soppresso  Ministero  alla
data del 3 agosto 1993.