Art. 6. 
Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e  dello
                   spettacolo e norma transitoria 
  1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano
nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del  presente
decreto, nei diritti,  obblighi  e  rapporti  gia'  facenti  capo  al
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 
  2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia gia'  di  loro
competenza, di funzioni amministrative di promozione, di  sostegno  e
di vigilanza in materia di spettacolo, nonche' del personale  di  cui
all'articolo 1, comma 7, si provvede con norme di attuazione ai sensi
delle vigenti disposizioni statutarie. 
  3. Fino all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui  all'articolo  3,
continuano  ad  applicarsi  le  norme  organizzative  attualmente  in
vigore. 
  4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano  contenuti  nei
limiti  delle  risorse  iscritte  nel  bilancio  di  previsione   del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni  1993
e seguenti.