Art. 7. 
 Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi 
 1. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di
settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri
di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi  che  fanno  parte
dell'Unione europea delle seguenti normative: 
    a) la disciplina recata dall'articolo  4  del  regio  decreto  24
maggio 1925, n. 1102; 
    b) la disciplina recata dagli articoli 7  e  12  della  legge  17
maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera; 
    c) la disciplina recata dall'articolo 8  della  legge  17  maggio
1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione. 
  2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "I  soggetti  di  cui  al  primo  comma,  anche  tramite  i  propri
collaboratori, sono tenuti  a  consegnare  ai  clienti  che  chiedono
alloggio una scheda di dichiarazione delle  generalita'  conforme  al
modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale  scheda,  anche  se
compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta  dal  cliente.
Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione  puo'
essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari  e
dal capogruppo anche per  i  componenti  del  gruppo.  Le  schede  di
dichiarazione, in serie numerata  progressivamente,  sono  conservate
per cinque anni presso la struttura ricettiva  a  disposizione  degli
ufficiali e agenti di pubblica  sicurezza  che  ne  possono  chiedere
l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti a
comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza  l'arrivo
delle persone alloggiate, mediante consegna di  copia  della  scheda,
ovvero  mediante  comunicazione,   anche   con   mezzi   informatici,
effettuate secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.".