Art. 7. Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative: a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102; b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera; c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione. 2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.".