Art. 8. Disposizioni previdenziali per l'attivita' di affittacamere 1. Le persone che esplicano l'attivita' di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.