Art. 8. 
     Disposizioni previdenziali per l'attivita' di affittacamere 
  1. Le persone che esplicano l'attivita' di affittacamere di cui  al
nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.  217,  sono
soggette  a  contribuzione  previdenziale  in  rapporto  al   reddito
effettivamente percepito se inferiore al livello  minimo  imponibile,
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  2  agosto
1990, n. 233.