Art. 9. Agevolazioni per le attivita' dello spettacolo 1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. 2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, e' fissato per le attivita' dello spettacolo al 31 dicembre 1994. 3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 e' da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali. 4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute e' da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.