Art. 9. 
           Agevolazioni per le attivita' dello spettacolo 
  1. L'agevolazione prevista  dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si  applica  ai  datori  di  lavoro
dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi
omessi o pagati tardivamente relativamente  a  periodi  scaduti  alla
data del 31 agosto 1994, a condizione  che  versino  i  contributi  o
premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il  31  marzo  1995.  La
regolarizzazione puo' avvenire, secondo le  modalita'  fissate  dagli
enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di  uguale  importo,
di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio
1995, la terza entro il  31  luglio  1995,  la  quarta  entro  il  30
settembre 1995 e la  quinta  entro  il  30  novembre  1995.  Le  rate
successive alla prima saranno maggiorate degli interessi  dell'8  per
cento annuo per il periodo di differimento. 
  2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il  pagamento  della
seconda rata del condono previdenziale di  cui  al  decreto-legge  22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, e'  fissato  per  le
attivita' dello spettacolo al 31 dicembre 1994. 
  3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle
prime due rate del condono previdenziale di cui al comma  1  e  della
prima rata del  condono  previdenziale  di  cui  al  comma  2  e'  da
intendersi sostitutivo della  liberatoria  da  rilasciarsi  da  parte
degli enti previdenziali. 
  4.  Analogamente  a  quanto  previsto  dal  comma  3,  in  caso  di
rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della
seconda rata delle somme complessivamente  dovute  e'  da  intendersi
sostitutivo della  liberatoria,  ai  fini  della  liquidazione  delle
sovvenzioni.