Art. 5.
                 Differimento del diritto di accesso
  1. Il differimento del diritto di  accesso  e'  disposto  ai  sensi
dell'art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352. La durata del differimento e' determinata in  relazione
all'esigenza  di  assicurare  una temporanea tutela agli interessi di
cui all'art. 24, comma 2, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  ed
all'art.  8,  comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, o  in  relazione  all'esigenza  di  riservatezza
dell'amministrazione  specie nella fase preparatoria di provvedimenti
in relazione a documenti la cui  conoscenza  possa  compromettere  il
buon andamento dell'azione amministrativa.
  2. L'atto che dispone il differimento ne deve indicare la durata.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7  del D.P.R. n.
          352/1992:
             "Art.  7.  -  1.  Il  rifiuto,  la  limitazione   o   il
          differimento  dell'accesso  richiesto  in  via formale sono
          motivati, a  cura  del  responsabile  del  procedimento  di
          accesso,  con riferimento specifico alla normativa vigente,
          alla individuazione delle categorie  di  cui  all'art.  24,
          comma   4,   della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  alle
          circostanze di fatto per cui la richiesta non  puo'  essere
          accolta cosi' come proposta.
             2.  Il  differimento  dell'accesso  e'  disposto ove sia
          necessario assicurare una temporanea tutela agli  interessi
          di  cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  o  per   salvaguardare   esigenze   di   riservatezza
          dell'amministrazione,  specie  nella  fase preparatoria dei
          provvedimenti, in relazione ai documenti la cui  conoscenza
          possa   compromettere   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.
             3. L'atto che dispone il  differimento  dell'accesso  ne
          indica la durata".
             -  Per  l'art.  24,  comma  2, della legge n. 241/1990 e
          l'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352/1992 si  rimanda  alla
          nota al titolo.