Art. 5. Differimento del diritto di accesso 1. Il differimento del diritto di accesso e' disposto ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. La durata del differimento e' determinata in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, o in relazione all'esigenza di riservatezza dell'amministrazione specie nella fase preparatoria di provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. L'atto che dispone il differimento ne deve indicare la durata.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 352/1992: "Art. 7. - 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta. 2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata". - Per l'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e l'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo.