Art. 7.
                  Ufficio relazioni con il pubblico
  1. Con successivo provvedimento sara' istituito, ai sensi dell'art.
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ufficio  per  le
relazioni  con  il  pubblico,  al  fine  di agevolare, anche mediante
l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto di
accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 7:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  12  del  D.Lgs.  n.
          29/1993    (Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 7
          del D.Lgs. 23 novembre 1993, n. 546.
             "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche,  al  fine di garantire la piena
          attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,  individuano,
          nell'ambito  della  propria  struttura e nel contesto della
          ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31,  uffici  per
          le relazioni con il pubblico.
             2.   Gli   uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico
          provvedono,  anche  mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
          informatiche:
               a)   al   servizio   all'utenza   per   i  diritti  di
          partecipazione di cui al capo  III  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241;
               b)  all'informazione  all'utenza  relativa agli atti e
          allo stato dei procedimenti;
               c)  alla   ricerca   ed   analisi   finalizzate   alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti   organizzativi   e   logistici  del  rapporto  con
          l'utenza.
             3. Agli uffici per le relazioni con  il  pubblico  viene
          assegnato,  nell'ambito  delle  attuali dotazioni organiche
          delle  singole  amministrazioni,   personale   con   idonea
          qualificazione  e  con  elevata capacita' di avere contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione.
             4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,  per  l'attuazione  delle   iniziative   individuate
          nell'ambito  delle  proprie  competenze,  si  avvalgono del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale  di  servizio,  secondo  un   piano   annuale   di
          coordinamento  del  fabbisogno  di  prodotti  e servizi, da
          sottoporre all'approvazione del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri.
             5.  Per  le  comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
          1990, n.   241, non  si  applicano  le  norme  vigenti  che
          dispongono la tassa a carico del destinatario".