Art. 8.
                 Modifiche del presente regolamento
  1. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione
per  i  beni  culturali  e  ambientali  verifica  la congruita' delle
categorie  di  documenti  sottratti  all'accesso  individuate   dagli
articoli precedenti.
  2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui
al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalita' e forme
del presente regolamento.