Art. 10. 
Disposizioni per il  personale  del  soppresso  Dipartimento  per  il
               Mezzogiorno e degli enti di promozione 
  1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso  il
soppresso Dipartimento per il  Mezzogiorno,  anche  in  posizione  di
comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993
per il rientro alle  amministrazioni  od  enti  di  appartenenza,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito  dal  presente
decreto. 
  2. Al personale dipendente dagli organismi di  cui  all'articolo  6
della legge  1  marzo  1986,  n.  64  (FINAM,  INSUD,  FIME,  FORMEZ,
ITALTRADE e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita  con  le
procedure  di  riordino  espletate  dal  Ministero  del  tesoro,  dal
Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,  in  esubero  al  compimento  delle
operazioni stesse, che  abbia  presentato  domanda  nei  termini,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito  dal  presente
decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale
utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il
terremoto, nonche' al personale utilizzato a  contratto,  nel  numero
massimo di cinque unita', per la realizzazione  della  Carta  tecnica
meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini. 
  3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data  del
15 aprile 1993 presso le societa' il  cui  capitale  era  interamente
detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della  legge  1  marzo
1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM  ora  IPI),
puo' presentare al Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica domanda di assegnazione a  pubbliche  amministrazioni.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con il Ministro del tesoro, sulla base delle  esigenze  rappresentate
dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti  pubblici
non economici che gestiscono servizi  pubblici,  nonche'  da  aziende
municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e  gli  enti  ai
quali e' assegnato il personale di  cui  al  presente  comma  e  sono
determinate le qualifiche attribuite  al  personale  stesso  ai  fini
dell'inquadramento. 
  4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui  all'articolo
6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' dalle societa'  da  questi
controllate al 100 per cento, per la determinazione  del  trattamento
economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione
di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si
valutano le sole  voci  della  retribuzione  base  e  dell'anzianita'
effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera b),
ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve  essere
integrata,   entro   il   31   dicembre   1994,   con   una   domanda
dell'interessato, da presentare all'organismo di  provenienza  e  per
conoscenza dell'Amministrazione di assegnazione, intesa a trasformare
il trattamento di fine rapporto, gia' maturato presso l'organismo  di
provenienza, in una polizza assicurativa individuale da stipularsi  a
cura  ed  a  carico  dell'organismo   stesso,   che   garantisca   la
liquidazione  di  tale   emolumento   con   le   somme   dovute   per
rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri  contemplati
dalla disciplina regolatrice il  trattamento  di  fine  rapporto  del
pregresso rapporto  con  l'organismo  di  provenienza  e  vigente  al
momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'articolo 14
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,  come  sostituito  dal
presente decreto. Tale liquidazione avverra'  in  aggiunta  a  quella
dell'indennita' di  buonuscita.  I  periodi  di  servizio  pregressi,
coperti dalla polizza individuale,  non  sono  riscattabili  ai  fini
dell'indennita' di buonuscita. Dell'avvenuta  stipula  della  polizza
assicurativa individuale dovra' essere data  immediata  comunicazione
all'amministrazione di assegnazione. 
  5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti  fino  al  30
giugno  1994  al  personale  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito  dal  presente
decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso
personale i compensi per lavoro straordinario  sono  corrisposti  nei
limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle
amministrazioni di assegnazione. 
  6.  Il  trattamento   economico   accessorio,   comprensivo   delle
indennita' a qualunque titolo spettanti, del  personale  appartenente
ai ruoli delle amministrazioni  di  assegnazione  alla  data  del  12
ottobre 1993 non puo' subire riduzioni per effetto  dell'applicazione
del presente articolo e dell'articolo 14 del  decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. 
  7. Sono abrogati i commi 1, 2 e  3  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.