Art. 11. 
          Disposizioni relative al commissario liquidatore 
  1. Al comma 2 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n.  96,  sono  soppresse  le  parole:  "subentra  nei  rapporti
giuridici  e  finanziari  gia'  facenti  capo   al   Dipartimento   e
all'Agenzia". 
  2. Al comma 3 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a
liquidare  i  rapporti  giuridici  facenti  capo  al  Dipartimento  e
all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993  e
a definire i rapporti pendenti  che  le  amministrazioni  competenti,
anche di intesa con il Ministero del bilancio e della  programmazione
economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede
altresi',". 
  3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche
ed  economali  delle  singole  amministrazioni   destinatarie   delle
funzioni  gia'  di  compentenza  della  soppressa  Agenzia   per   la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare  la
continuita' delle attivita' in corso, i contratti in essere alla data
del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione  degli  immobili  gia'
utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione  dello  sviluppo
del Mezzogiorno, nonche' relativi alle connesse  utenze  telefoniche,
elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di
ufficio,  quali   movimentazione   e   facchinaggio,   dattilografia,
immissione dati, manutenzione, pulizia,  vigilanza,  riscaldamento  e
condizionamento e simili, gia' prorogati al 30 giugno  1994  e  nella
cui titolarita' e' subentrato, a far data  dal  1  gennaio  1994,  il
Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati  al  31  dicembre
1995,  alle  condizioni  dai  medesimi  contratti  previste.  Per  le
analoghe esigenze  relative  al  centro  di  elaborazione  dati  gia'
operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria  generale
dello Stato. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1996 i contratti di  cui  al  comma  3
possono essere motivatamente prorogati, per un massimo  di  un  anno,
dalle  amministrazioni  competenti,  previa   verifica   della   loro
indispensabilita' per assicurare la  continuita'  dei  servizi.  Alla
copertura degli oneri finanziari  derivanti  dall'applicazione  della
presente disposizione e di quella di cui al comma  3  si  provvede  a
carico del Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. 
  5. Il secondo periodo del comma  7  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dai seguenti:  "Entro
il 31  ottobre  1994  il  commissario  liquidatore  ha  l'obbligo  di
presentazione del conto, verificato dal  collegio  dei  revisori  dei
conti,  relativamente   alle   attivita'   connesse   alla   gestione
commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per  tutte
le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive,  compiute
successivamente alla predetta data,  il  commissario  liquidatore  e'
tenuto  a  rendere  il  conto,  la  cui  veridicita'  e'  previamente
verificata  dal  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Per  i   detti
adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di  un
ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, da unita'  scelte  tra  il
personale  gia'  appartenente  agli  uffici   bilancio,   ragioneria,
economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di  tale
personale,  l'utilizzazione  presso  le  amministrazioni  o  enti  di
assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e,  comunque,
dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore  puo'  continuare  ad
avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unita', da  lui
designati e nominati con decreto del Ministro del  bilancio  e  della
programmazione economica. I relativi compensi  sono  determinati  con
decreto del Ministro del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con il Ministro del tesoro, entro il  complessivo  limite
di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui  onere  continua  a
provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.".