Art. 11. Disposizioni relative al commissario liquidatore 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari gia' facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia". 2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresi',". 3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche ed economali delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni gia' di compentenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuita' delle attivita' in corso, i contratti in essere alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili gia' utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche' relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, gia' prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarita' e' subentrato, a far data dal 1 gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze relative al centro di elaborazione dati gia' operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale dello Stato. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni competenti, previa verifica della loro indispensabilita' per assicurare la continuita' dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. 5. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dai seguenti: "Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a rendere il conto, la cui veridicita' e' previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unita' scelte tra il personale gia' appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.".