Art. 12. 
                   Disposizioni in materia fiscale 
  1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione  di  cui
all'articolo 101 del testo unico delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta
applicabile agli stabilimenti ivi indicati che  siano  divenuti  atti
all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorche' alla  stessa  data
non  siano  intervenute  le  occorrenti  autorizzazioni  o   licenze;
l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge  1  marzo
1986, n. 64, resta  applicabile  alle  imprese  costituite  in  forma
societaria anteriormente alla  suddetta  data.  Ai  medesimi  effetti
l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge  1  marzo
1986, n.  64,  resta  applicabile  agli  utili  relativi  al  periodo
d'imposta chiuso anteriormente alla  predetta  data,  ancorche'  alla
stessa data non ancora dichiarati. 
  2. I finanziamenti erogati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  in
sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilita' devono, in ogni caso, essere  comprensivi  dell'imposta  sul
valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.