Art. 14. 
 Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64 
  1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno  1988,  e  19  dicembre
1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  1990,
finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della
legge 1 marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi  non  revocati
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in  corso  di
esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono  proseguiti  e  completati  secondo  le
procedure previste dall'articolo 21 della legge 26  aprile  1983,  n.
130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.