Art. 15. 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
                       dicembre 1993, n. 493. 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  4,   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre  1993,  n.  493,  l'indagine  sullo  stato  di
attuazione degli interventi compresi nei programmi  triennali  e  nei
piani di attuazione approvati dal CIPE e' compiuta dal Ministero  del
bilancio e della programmazione economica, il  quale  identifica  gli
interventi  i  cui  lavori  non   risultino   ancora   consegnati   e
materialmente iniziati alla data del 30  novembre  1993,  ovvero  gli
interventi le cui procedure di affidamento in appalto  non  siano  in
corso alla data del 30 settembre 1993, e  provvede  alla  revoca  dei
finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1992, n. 488.  Conseguentemente  il  soggetto  concedente  o
appaltante  provvede  alla  rescissione  del   contratto   ai   sensi
dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 
  2. Restano comunque salve le  revoche  dei  finanziamenti  relativi
agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni, gia' deliberate dal CIPE ai
sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488, in data anteriore a quella di entrata in vigore  della  legge  4
dicembre 1993, n. 493, di conversione in  legge,  con  modificazioni,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.