Art. 17. 
                    Attivita' dell'IPI - ex IASM 
  1. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che  lo  IASM,
ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI),  intende
assumere sulla base di programmi annuali di attivita'  approvati  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo  di
cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  1993,
n. 96, come sostituito dall'articolo 3. 
  2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti  da
esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i  servizi
dello IASM ora IPI.