Art. 19. 
Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni competenti 
  1.  Le  materie  gia'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per   la
promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  trasferite  in  via
temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero  del
bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo  19,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono  definitivamente  attribuite  alle
amministrazioni competenti per materia,  individuate  secondo  quanto
disposto dal presente articolo. 
  2. E' attribuita alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento del  turismo,  la  materia  degli  incentivi  per  opere
private riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi  comprese
le attivita' creditizie. 
  3. E' attribuito al Ministero del  tesoro  il  pacchetto  azionario
prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto. 
  4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole,  alimentari
e forestali le  seguenti  materie:  incentivi  per  opere  private  e
connesse attivita'  creditizie  per  i  miglioramenti  fondiari,  ivi
compresi quelli di bonifica e montani, per  l'assistenza  tecnica  in
agricoltura, la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli,  la  pesca,
progetti speciali promozionali e connesse  attivita'  creditizie  nei
campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione
produttiva,   dell'agrumicoltura,    della    zootecnia    e    della
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli;  le  azioni   organiche
promozionali agricole. 
  5. Per le opere della gestione separata e per i  progetti  speciali
di cui al comma 4, nonche'  per  quelli  trasferiti  dal  commissario
liquidatore ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  provvede  mediante  un  commissario  ad  acta,   riferendo
trimestralmente al CIPE sul  suo  operato.  Il  commissario  ad  acta
esercita i poteri e osserva le procedure di cui  all'articolo  9  del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive  modificazioni
e integrazioni. 
  6. Il Ministro delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro  le
opere e le attivita',  di  cui  ai  commi  4  e  5  rientranti  nelle
competenze regionali. 
  7. Sono attribuite al Ministero dei  lavori  pubblici  le  seguenti
materie: concessioni  chiuse,  "dichiarate  chiuse"  trasferite  alle
regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti  opere
pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di
indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge  1
marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa
per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per
la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto  dell'Irpinia  del
1962, ivi comprese le attivita' creditizie. 
  8. Sono attribuite al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale le seguenti materie: ridefinizione  dei  contributi  agricoli
unificati; incentivi per opere private  nel  campo  della  istruzione
professionale. 
  9. L'identificazione delle ulteriori  residue  materie  e  relative
amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal  comma  1,
si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
di concerto con il Ministro competente.