Art. 20. 
Disposizioni sulla societa' per azioni per la gestione degli impianti
                               idrici 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, le parole: "una o piu' societa' per  azioni"  sono  sostituite
dalle parole: "una societa' per  azioni".  I  commi  2,  3  e  4  del
medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti: 
  " 2. Alla societa' per azioni di cui al comma  1  si  applicano  le
disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  5   dell'articolo   15   e
dell'articolo  19  del  decreto-legge  11  luglio   1992,   n.   333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.  Le
azioni della predetta  societa'  sono  attribuite  al  Ministero  del
tesoro. Il Ministro del  tesoro  esercita  i  diritti  dell'azionista
previa intesa con il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del Ministro dei lavori pubblici. 
   3. Il commissario liquidatore di cui  all'articolo  19,  comma  1,
provvede al versamento delle somme necessarie alla  costituzione  del
capitale sociale della predetta societa', nel complessivo  limite  di
lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  disponibilita'  di   tesoreria
derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui  alla  legge  1  marzo
1986, n. 64. 
   4.  Al  capitale   sociale   della   predetta   societa'   possono
partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista,  imprese  ed  altri
soggetti economici, nonche' enti locali ed acquedottistici.". 
  2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli  scopi
sociali della  societa'  di  cui  al  presente  articolo  continua  a
provvedersi mediante trasferimenti disposti dal Ministro del  tesoro,
a valere sulle somme individuate allo  scopo  dal  CIPE  in  sede  di
riparto del Fondo di cui all'articolo 3.