Art. 21. 
 Attivita' delle societa' di forestazione controllate dal Ministero 
                             del tesoro 
  1.  Nei  limiti  delle  risorse  disponibili  ed  in   attesa   del
trasferimento alle regioni, che dovra' avvenire entro il 31  dicembre
1994, dei contratti in essere alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le societa' di forestazione, gia' controllate dalla
societa'  Finanziaria  agricola   meridionale   (FINAM)   S.p.a.   in
liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli  incendi,  di
manutenzione, di custodia e di  sorveglianza  strettamente  necessari
per assicurare l'incolumita' delle persone  e  la  conservazione  del
patrimonio boschivo e forestale. 
  2. A fronte delle attivita' di cui  al  comma  1,  nonche'  per  le
esigenze  finanziarie  connesse  alla  liquidazione,  possono  essere
utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma  4,  della  legge  4
dicembre 1993, n. 491.