Art. 22. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  PAGLIARINI, Ministro del bilancio e 
                                  della programmazione economica 
                                  DINI, Ministro del tesoro 
                                          RADICE, Ministro dei lavori 
                                  pubblici 
                                     GNUTTI, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  PODESTA', Ministro dell'universita' 
                                        e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
                                     URBANI, Ministro per la funzione 
                                  pubblica e gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
94G722