Art. 3. 
  Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 
  1. Il comma 5 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e' sostituito dai seguenti: 
  " 5.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  e'
istituito un apposito Fondo,  da  ripartire  tra  le  amministrazioni
competenti,  al  quale  affluiscono  le  disponibilita'  di  bilancio
destinate  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  presente
decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5,  comma  4,
all'articolo 12, comma 1, e all'articolo  13.  Al  Fondo  affluiscono
altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  il
ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma  8,  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche'  le  disponibilita'  di
tesoreria relative alle competenze trasferite. 
  5-bis. Il Fondo di cui al  comma  5  e'  ripartito  sulla  base  di
apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del  bilancio  e
della programmazione economica,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro,  tenendo  conto  degli  impegni  assunti  in  relazione  alle
competenze trasferite a ciascuna delle  amministrazioni  interessate,
nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la
stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro  il  15  maggio  di
ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. 
  5-ter. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  con
propri decreti,  su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, le variazioni di  bilancio  occorrenti  per
l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle  di  carattere
compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal  riparto
del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli,
non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio   di   competenza,   sono
conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere
trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di  cui  al
citato comma 5 ed assoggettate a  ripartizione  secondo  le  medesime
modalita' e procedure.". 
  2. I mutui previsti  dall'articolo  1,  comma  3,  della  legge  23
gennaio  1992,  n.  32,  nonche'  dall'articolo  1,  comma   8,   del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti  anche
con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potra'  utilizzare  le
disponibilita' del fondo di riserva, nonche' con la Banca europea per
gli investimenti (BEI). 
  3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi,  alla  concessione
delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
citato decreto-legge n. 415 del 1992. Le  ulteriori  somme  derivanti
dai predetti mutui sono destinate alle finalita' di cui  all'articolo
1, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 415 del  1992,  secondo  le
determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del Fondo  di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96, come sostituito dal comma 1. 
  4. A decorrere dall'anno  1995,  le  disponibilita'  derivanti  dal
Fondo di cui all'articolo 19, comma  5,  del  decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, come  sostituito  dal  comma  1,  possono  essere
direttamente iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  delle
amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base
del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma 5-bis  dell'articolo
19 del medesimo decreto legislativo. 
  5. La facolta' di assumere impegni pluriennali di spesa,  a  valere
sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96, come sostituito dal comma 1, ed iscritte nei capitoli di bilancio
delle amministrazioni interessate, e' limitata, per l'anno  1994,  al
triennio 1994-1996. Per gli anni  successivi  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.  468,
introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 
  6. Le disponibilita' esistenti sui conti di gestione gia' intestati
alla  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello   sviluppo   del
Mezzogiorno continuano a poter essere utilizzate da parte degli  enti
beneficiari, previa autorizzazione  da  parte  delle  amministrazioni
statali rispettivamente competenti ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  nel  limite  dell'importo  relativo  a  ciascun
progetto  e  nel  rispetto  delle   specifiche   destinazioni   quali
risultanti dall'ultima delibera di impegno  adottata  dalla  predetta
Agenzia. Gli interessi  maturati  nei  predetti  conti  di  gestione,
nonche'  le  somme  relative  a  progetti  per  i  quali  non   siano
intervenute, entro il termine del 10 agosto 1994, le  rendicontazioni
e le autorizzazioni di cui alla medesima disposizione,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro del tesoro, al Fondo  di  cui  all'articolo  19,
comma  5,  del  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come
sostituito dal comma 1. 
  7. Alle  aperture  di  credito  a  favore  di  funzionari  delegati
disposte  presso  le  tesorerie  dello  Stato  per  l'utilizzo  delle
disponibilita'  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,   del   decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito  dal  comma  1,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge  25
maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
luglio 1994, n. 460.