Art. 4. 
  Disposizioni in materia di agevolazioni alle attivita' produttive 
 1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1,  comma  3,
lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che  restano
attribuite  alle  competenze  del  Ministro  del  bilancio  e   della
programmazione  economica  per  la  concessione  delle   agevolazioni
previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che
non sono  state  deliberate  dall'Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993,  gli  istituti
di credito e  le  societa'  di  locazione  finanziaria  convenzionati
provvedono a comunicare, entro il  28  febbraio  1994,  al  Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  i  propri  esiti
istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.  A  tale  comunicazione
dovra' essere allegata una dichiarazione  del  legale  rappresentante
dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta  in  calce  dal
presidente del collegio sindacale qualora  esistente,  attestante  la
sussistenza delle condizioni per  l'accesso  alle  agevolazioni,  ivi
comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro  e  sulla
prevenzione degli infortuni, lo stato  di  esecuzione  del  progetto,
l'ammontare delle spese sostenute alla  data  della  dichiarazione  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1993,  rapportato  al   costo
complessivo del progetto, nonche' la  certificazione  prevista  dalla
vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e  quella
attestante la vigenza dell'impresa richiedente i  benefici.  Ai  fini
dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  di  cui  al  presente  comma,
qualora l'istante, nel  corso  della  istruttoria  della  domanda  di
agevolazione, si  rivolga,  per  la  medesima  iniziativa,  ad  altro
istituto di credito abilitato  o  ad  altra  societa'  convenzionata,
resta valida la data di presentazione della domanda originaria. 
  2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  sulla  base  delle
comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del  comma  1,
forma un elenco delle  domande  di  agevolazione,  l'inserimento  nel
quale e' determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui  ordine
e' determinato sulla base dell'ammontare delle spese gia'  sostenute,
rapportate al costo complessivo  del  progetto  come  indicato  nelle
comunicazioni e dichiarazioni medesime  e,  a  parita'  di  rapporto,
della  data  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione.  Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la
concessione delle agevolazioni sulla base  dell'elenco  previsto  dal
presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
  3. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
su richiesta delle imprese,  dispone  l'erogazione  di  un  anticipo,
nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo  in
conto capitale spettante ai sensi della legge 1 marzo  1986,  n.  64,
nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili;  il  pagamento
dell'anticipo   e'   effettuato   previa   presentazione   da   parte
dell'impresa,  nei  trenta   giorni   successivi   alla   concessione
dell'anticipo  medesimo,  di  fidejussione  bancaria  o  di   polizza
assicurativa. Per i progetti di investimento di importo  inferiore  a
tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione  del
progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla  sussistenza
delle condizioni per la fruizione dei  benefici  consiste  nell'esame
delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli  istituti
di credito e societa' di locazione finanziaria convenzionati, nonche'
nel riscontro della sussistenza  delle  dichiarazioni,  rese  con  le
modalita' di cui al  comma  1,  attestanti  gli  specifici  requisiti
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato.  Per  i  progetti  di   investimento   di   importo
superiore,   il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato provvede, ai sensi del comma  settimo  dell'articolo
18 della legge 26 aprile  1983,  n.  130,  alla  nomina  di  apposite
commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni  sugli  accertamenti
per le operazioni gia' regolate  dalle  convenzioni  sulla  locazione
finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui  progetti  di
investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1  marzo  1986,  n.
64, di competenza  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalita'  di  cui
al presente comma,  qualora  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  non  risultino  gia'  affidati  gli  incarichi  di
accertamento sulla realizzazione degli investimenti. 
  4.  Ai  fini  dell'emanazione  del  provvedimento  di   concessione
definitiva,   l'ammontare   degli   investimenti   ammissibili   alle
agevolazioni, di cui al comma 3,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' determinato dalle risultanze
delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di  credito
e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla
realizzazione  degli  investimenti.  Per  le  medesime  finalita'  le
certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei  requisiti  e
delle  condizioni  per  la  fruizione  dei  benefici  possono  essere
acquisite dall'amministrazione, anche per le  iniziative  di  importo
superiore a 3 miliardi, nella forma delle  dichiarazioni  di  cui  al
comma 3. 
  5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni
e  delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  siano  revocate  per
insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1 marzo 1986,  n.
64, cosi' come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo  dell'agevolazione
indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui
al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti  al  vero,  e'
punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge  5
ottobre 1991, n. 317. 
  6. La quota del Fondo di  cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del
decreto  legislativo  3  aprile  1993,   n.   96,   come   sostituito
dall'articolo  3,  da  assegnare  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui
al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo,  nonche'
le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di  cui
al comma 1  dello  stesso  articolo  5,  affluiscono  ad  un'apposita
sezione del Fondo di cui all'articolo  14  della  legge  17  febbraio
1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione  gli  oneri  per  i
compensi, da  definire  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, per non piu' di cinque consulenti giuridici di  cui
tre avvocati  dello  Stato  da  utilizzare  per  la  definizione  del
contenzioso in  relazione  agli  interventi  agevolativi,  nonche'  a
quelli di cui all'articolo 39 del testo unico  delle  leggi  per  gli
interventi  nei  territori  della  Campania,  Basilicata,  Puglia   e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982, approvato con  decreto  legislativo  30  marzo
1990, n. 76. 
  7. Le somme  derivanti  per  effetto  delle  revoche  disposte  dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   in
relazione  ad  agevolazioni  in  favore  delle  attivita'  produttive
concesse  ai  sensi  del  testo  unico  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  rispettivamente
riassegnate, con decreti  del  Ministro  del  tesoro,  agli  appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato concernenti le  assegnazioni  in  favore
della sezione del Fondo di cui al comma 6. 
  8. Le disponibilita' esistenti  sul  conto  di  tesoreria  e  sulla
contabilita'  speciale   da   utilizzare   per   l'attuazione   degli
interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di  cui  al  testo  unico  delle  leggi  per  gli
interventi  nei  territori  della  Campania,  Basilicata,  Puglia   e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982, approvato con  decreto  legislativo  30  marzo
1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede  ai
pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti  presso
conti correnti bancari gia' intestati alla soppressa Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, non risultino versate  sul  conto  di
tesoreria e sulla contabilita' speciale  citati  e  quelle  derivanti
dalla revoca delle agevolazioni, o  comunque  dalla  restituzione  di
somme erogate nel settore delle attivita'  produttive  ai  sensi  del
predetto testo unico, approvato  con  decreto  legislativo  30  marzo
1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  per  il  successivo  versamento  alla
sezione del Fondo di cui al presente  comma.  Sul  medesimo  capitolo
sono iscritte le ulteriori somme da assegnare  per  l'attuazione  dei
citati interventi. 
  9. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato  testo  unico,  approvato
con decreto legislativo  30  marzo  1990,  n.  76,  dopo  le  parole:
"comprese quelle di infrastrutturazione" sono inserite  le  seguenti:
"e di gestione delle aree industriali ed  opere  connesse  fino  alla
consegna definitiva agli enti destinatari". 
  10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2  del  decreto-legge
30 novembre 1994, n. 658.