Art. 5. 
                   Gestione delle aree industriali 
  1. Ai fini della definizione bonaria  delle  controversie  relative
alle quote che le imprese devono ancora  corrispondere  a  titolo  di
corrispettivo per le gestioni delle aree  industriali  realizzate  ai
sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, cosi' come
stabilite dalle amministrazioni  competenti,  le  quote  stesse  sono
ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per  IVA
e interessi. 
  2. La riduzione di cui al comma  1  e'  subordinata  alla  avvenuta
presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda  della
ditta beneficiaria interessata, con la  quale  vengono  accettate  le
condizioni  di  cui  al  comma  1,   l'estinzione   del   contenzioso
eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento  entro
sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a  pena  di
decadenza. 
  3. La quota residua del corrispettivo da  corrispondere  agli  enti
gestori e' posta a  carico,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili,  delle  somme   autorizzate   per   l'attuazione   degli
interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
nel settore delle attivita' produttive. 
  4. A far data dal 1 novembre  1994,  i  consorzi  per  le  aree  di
sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati  della
gestione di cui al comma 1, fatta  salva  diversa  indicazione  delle
rispettive regioni di appartenenza, intervenuta  anteriormente;  essi
stabiliscono le quote a carico delle  singole  ditte  beneficiarie  e
provvedono alla riscossione in base alla disciplina del  testo  unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, e successive modificazioni e integrazioni. 
  5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in
materia di concessione  di  servizi,  attivano,  a  decorrere  dal  1
novembre 1994, procedure volte a consentire alle  ditte  beneficiarie
di prendere parte attiva alla gestione  in  forme  tali  comunque  da
garantire per quanto  possibile  l'assorbimento  senza  soluzione  di
continuita' nel rapporto di lavoro del personale attualmente  addetto
alla gestione, ove in esubero. 
  6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato, previo parere dei  consulenti  di  cui  all'articolo  4,
comma 6, a  definire  con  transazioni  le  controversie  riguardanti
l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui
all'articolo 32 della legge 14 maggio  1981,  n.  219,  relativamente
anche  a  piu'  rapporti  contrattuali  in  essere  con   lo   stesso
concessionario. 
  7. L'Avvocatura generale dello Stato puo' esprimere diverso  avviso
sulla proposta transattiva inoltrata  dal  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.