Art. 6. 
  Disposizioni in materia di agevolazioni alle attivita' di ricerca 
  1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  la
quota del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da
assegnare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti  dall'articolo
6 del medesimo decreto legislativo, nonche'  le  eventuali  ulteriori
risorse attribuite per le stesse finalita', sono iscritte in apposito
capitolo  da  istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
1994. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica puo' disporre apposite aperture di credito in  favore  di
un funzionario delegato. I relativi  ordini  di  accreditamento  sono
emessi in deroga ai limiti di somma  stabiliti  all'articolo  56  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano
estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati  emessi,  possono
essere trasportati a quelli successivi. 
  2. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  ai  fini  della  definizione   e   approvazione   degli
interventi  consentiti  dalla   legislazione   vigente   nelle   aree
economicamente  depresse  del  territorio  nazionale,  in  base  agli
indirizzi del programma pluriennale di  sviluppo  della  ricerca,  si
avvale  di  un  apposito  comitato  tecnico-scientifico,  nominato  e
presieduto dal Ministro e composto di dodici  membri  di  qualificata
esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia
universitaria e formazione.  I  relativi  compensi,  determinati  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  posti  a
carico del Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. Il
predetto comitato e' chiamato, altresi', ad esprimere pareri anche in
ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle  materie,
gia'  di   competenza   dei   soppressi   organismi   dell'intervento
straordinario    nel    Mezzogiorno,    trasferite    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
  3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi
e  dei  progetti,  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica   puo'   avvalersi,   previa   apposita
convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati. 
  4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi  di  cui
al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e
settimo, della legge  26  aprile  1983,  n.  130,  mediante  apposite
commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 1. 
  5. La  competenza  relativa  alla  concessione  delle  agevolazioni
previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma  3,
lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,   e'
attribuita al Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
e tecnologica; e'  parimenti  attribuita  al  suddetto  Ministero  la
competenza  relativa  alla  concessione  delle  agevolazioni  e   dei
contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di  cui
al  summenzionato  articolo  1,  comma  3,  lettera   c),   richiesti
successivamente alla data del 21 agosto 1992. 
  6.  I  crediti  nascenti  dai  finanziamenti   erogati   ai   sensi
dell'articolo 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n.  46,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono   assistiti   da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per  spese  di
giustizia e di quelli  previsti  dall'articolo  2751-bis  del  codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di  prelazione  spettanti  a
terzi.  La  costituzione  e  l'efficacia  del  privilegio  non   sono
subordinate ne' al consenso delle parti, ne' a forme di  pubblicita'.
Il privilegio si applica  ai  contratti  di  finanziamento  stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  7
dicembre 1993, n.  506,  anche  se  riferiti  a  precedenti  delibere
adottate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica. 
  7. Ai fini della formazione del programma pluriennale  di  sviluppo
della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge  9  maggio
1989, n. 168,  sono  soppresse  tutte  le  riserve  ed  i  limiti  di
destinazione  delle  risorse  del  Fondo  speciale  per  la   ricerca
applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,  n.
1089, previsti dalle leggi vigenti. 
  8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo  6,  comma
1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  sono
trasferite al Dipartimento per  i  servizi  tecnici  nazionali  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  le  funzioni  relative  ai
progetti "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato  per  la
gestione integrata del territorio" e "TERRA del Sud -  Tecnologie  di
elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud"
ed al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto  "Polimodello
informativo per servizi pubblici".