Art. 7. 
             Disposizioni in materia di lavori pubblici 
  1. Il comma 2 dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente: 
  " 2. La prosecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi  non
revocati avviene sulla base della situazione di fatto  e  di  diritto
esistente, restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai  termini
di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause  di
forza maggiore. Le variazioni progettuali  che  comportino  modifiche
essenziali  alla  natura   delle   opere   affidate,   ovvero   opere
complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili  solo  se
si rendano indispensabili per la funzionalita' e la fruibilita' delle
opere  medesime,  purche'  nell'ambito   dell'importo   previsto   in
convenzione.    Le    relative    perizie,     previa     valutazione
tecnico-economica  da  parte  del   Nucleo   di   valutazione   degli
investimenti  pubblici,  saranno  sottoposte,  entro   quarantacinque
giorni, da parte della Direzione generale  competente,  corredate  da
apposita  relazione  del  Nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti  pubblici,  all'approvazione  del  CIPE.  Le  variazioni
progettuali, regolarmente approvate,  che  non  comportino  modifiche
essenziali alla natura delle opere e non arrechino  pregiudizio  alla
qualita'   delle   stesse   sono   consentite   purche'   nell'ambito
dell'importo  previsto  in   convenzione.   Le   proroghe   richieste
anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non  si  sia
pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo
richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  i  termini
previsti  dalle  relative  convenzioni,   ancorche'   scaduti,   sono
prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.". 
  2. Il comma 6 dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente: 
  " 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono  proseguiti  e
completati secondo le disposizioni legislative,  regolamentari  ed  i
provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni
che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della
Cassa depositi e prestiti.". 
  3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per  i  progetti
speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per  i  quali,
in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n.  157,  sia  stato
gia' disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi,
enti pubblici, consorzi  di  bonifica  e  consorzi  per  le  aree  di
sviluppo industriale, la competenza per la definizione  dei  relativi
rapporti  e'  attribuita  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  con  le
modalita' di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6  e  7.  Qualora,
per detti progetti ed opere, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  sia  in  atto  una  procedura  contenziosa,  ovvero
sussistano pretese  di  maggiori  compensi  a  qualsiasi  titolo,  il
trasferimento  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  avviene   solo   a
contenzioso definito. 
   2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad  oggetto  i
progetti speciali e le opere di cui al  comma  1,  per  i  quali  gli
appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15  settembre
1993, e che deve essere confermata entro quindici giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  avviene,  tenendo  conto
delle pretese di maggiori compensi gia' presentate  all'Agenzia  alla
data del 27 aprile 1993, in base ad  una  certificazione  rilasciata,
sotto  la  propria  responsabilita',   dal   collaudatore   o   dalla
commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori,
in ordine all'entita' e alla  fondatezza  della  pretesa  stessa.  In
mancanza del collaudatore  o  della  commissione  di  collaudo,  alla
dichiarazione  di  cui  sopra  provvede   soltanto,   sotto   propria
responsabilita', la  direzione  dei  lavori  (direttore  dei  lavori,
ingegnere  capo).  La   definizione   delle   controversie   consegue
all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non  superiore  al  40
per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla  direzione
dei  lavori.  In  caso   di   discordanza   dell'ammontare   tra   la
dichiarazione del collaudatore e quella della direzione  dei  lavori,
il calcolo viene  effettuato  sulla  cifra  piu'  favorevole  per  la
stazione appaltante. L'avvenuta  definizione  viene  comunicata  alla
Cassa depositi e prestiti, che provvede al  pagamento  degli  importi
concordati. 
   3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia  ad  oggetto  un
giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che  dinanzi  agli
arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione  del
procedimento. Nel caso sia stata  promossa  l'esecuzione  forzata  in
base  ad  una  sentenza  provvisoriamente  esecutiva  o  ad  un  lodo
arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del  procedimento
esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si  intende
comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di  difesa,
estingue il giudizio pendente. 
   4. Alla chiusura del  contenzioso  per  il  quale  non  sia  stata
presentata  istanza  di   definizione   transattiva,   nonche'   alla
definizione delle istanze non esaminate dal  commissario  liquidatore
alla data del 31 dicembre 1993,  provvede  il  Ministero  dei  lavori
pubblici. 
   5. Le funzioni demandate  al  commissario  liquidatore,  ai  sensi
dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di  cui  al
comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attivita'
dello stesso commissario, al Ministero dei  lavori  pubblici  che  vi
provvede, tramite il commissario ad  acta,  fino  alla  data  del  28
febbraio 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori  pubblici
assume la diretta gestione delle attivita'. 
   6. Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2, 3 e  4
dell'articolo  9,  dal  comma  5  del  presente   articolo,   nonche'
dall'articolo 10, in favore del commissario ad  acta  possono  essere
disposte  apposite  aperture  di  credito.  I  relativi   ordini   di
accreditamento sono emessi in deroga ai  limiti  di  somma  stabiliti
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora
gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio  in  cui  sono
stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi. 
   7. Per lo svolgimento delle proprie attivita'  il  commissario  ad
acta  si  avvale  anche  degli   uffici   decentrati   e   periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici. 
   8. Per gli eventuali completamenti, nonche' per  la  realizzazione
di nuovi interventi, il Ministero  dei  lavori  pubblici  applica  le
disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440,  e
23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilita' generale  dello  Stato,  e
successive modificazioni e integrazioni, salva  l'applicazione  della
normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti. 
   9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro,  di
concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,  per  i  compensi  del
commissario ad acta,  nonche'  per  i  componenti  della  commissione
consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in
data 1 settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti  giuridici,
da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della
quota del Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  assegnata  al
Ministero dei lavori pubblici.". 
  4. Al comma 1 dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993,  n.  96,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
disponibilita'  esistenti  sul  conto  corrente  di   tesoreria   per
l'attuazione degli interventi del Ministero dei  lavori  pubblici  di
cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi  sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato  con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  con  decreto  del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
del Ministero dei lavori pubblici.". 
  5. La Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata  ad  anticipare  le
somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con  deliberazione
CIPE del  21  settembre  1993,  secondo  le  modalita'  e  condizioni
stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3  aprile
1993, n. 96. 
  6. Le somme derivanti da revoche, recuperi  di  crediti,  vertenze,
rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 96 del 1993, sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno 1994 e  corrispondente  capitolo  per  gli
anni successivi.