Art. 8. Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile 1. Per le opere idriche o irrigue gia' eseguite o in corso di esecuzione da parte della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta o con compiti di alta sorveglianza, provvedono il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per quanto di competenza, anche tramite il commissario ad acta.