Art. 8. 
   Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile 
  1. Per le opere idriche o irrigue  gia'  eseguite  o  in  corso  di
esecuzione da parte della soppressa Agenzia per la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di  ordinanze  del  Dipartimento
della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta
o con compiti di  alta  sorveglianza,  provvedono  il  Ministero  dei
lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali per quanto di competenza, anche tramite il  commissario  ad
acta.