Art. 9. 
Personale della soppressa Agenzia per la  promozione  dello  sviluppo
                           del Mezzogiorno 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,  e'
sostituito dai seguenti: 
  "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1.  Il  personale
della  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo   del
Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto  1992,  che  risulti
tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non
abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre  1993  al
commissario  liquidatore,  ai  fini  della   iscrizione   nel   ruolo
transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio  e  della
programmazione economica, e' inquadrato, anche in  soprannumero,  nei
ruoli delle amministrazioni statali, regionali e  locali  e  di  enti
pubblici non economici che gestiscono servizi  pubblici,  nonche'  di
aziende municipalizzate, ai quali e' stato assegnato con decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero   ad   una   della
amministrazioni regionali e locali, alle  quali  sia  riassegnato  su
richiesta delle  stesse  con  decreto  del  Ministro  competente,  di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro. In tale ultima  ipotesi  i  relativi  oneri  restano  a
carico  delle  amministrazioni  richiedenti.  Nelle   amministrazioni
statali il personale e' inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla
base delle corrispondenze tra le  qualifiche  e  le  professionalita'
rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i
profili vigenti  per  il  personale  delle  amministrazioni  statali,
definite, tenuto conto anche del  titolo  di  studio  posseduto,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse  da  quelle
statali, il personale e' inquadrato nelle qualifiche  corrispondenti,
secondo  il  rispettivo  ordinamento  e  in  conformita'  ai  vigenti
principi in materia di mobilita', a quelle statali. 
   2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche  adottata  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi  del  comma  1  e'
ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio  1994
o entro trenta giorni se l'interessato  abbia  avuto  conoscenza  del
provvedimento  dopo  il  2  luglio  1994.  Sul  ricorso  decide,  con
provvedimento definitivo, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita
una commissione costituita con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e  formata  da  un  magistrato  amministrativo,  che  la
presiede, e da quattro dirigenti generali  designati  rispettivamente
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della  programmazione
economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 
   3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia  presentato
la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia  revocato  la  domanda
stessa, cessa dal rapporto di  impiego  con  la  predetta  Agenzia  a
decorrere  dal  13  ottobre  1993,   con   diritto   al   trattamento
pensionistico  e  previdenziale  ad  esso  spettante  in  base   alla
normativa vigente in materia  alla  stessa  data  di  cessazione  del
rapporto di impiego.  Nei  confronti  del  personale  che  cessa  dal
rapporto di lavoro  con  la  soppressa  Agenzia  non  si  applica  la
sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici  di  anzianita',
stabilita dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  19  settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, come modificato dal  comma  8  dell'articolo  11  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   4. Nei confronti del personale di cui al  comma  1  si  applicano,
dalla  data  del   13   ottobre   1993,   le   disposizioni   proprie
dell'amministrazione di assegnazione in  materia  di  trattamento  di
fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale  presso  l'INA  e  la
polizza ivi intestata  all'Agenzia,  dall'INA  gestita  e  rivalutata
secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del  rapporto
di impiego con l'Agenzia, e' ripartita per ogni singolo dipendente. 
  5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia  di  mobilita'
per il personale non assegnato o per quello in soprannumero  anche  a
seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi  degli
articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e  degli
enti ai quali e' stato assegnato il personale  di  cui  al  comma  1,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli  organici
delle amministrazioni  regionali  e  delle  province  autonome,  sono
incrementati, dalla data del 13  ottobre  1993,  in  misura  pari  al
numero  delle  unita'  assegnate  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del   medesimo   comma   1.   Le
amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi
del   presente   decreto   provvedono,   in    prima    applicazione,
all'attribuzione dei posti disponibili  negli  organici,  come  sopra
rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale gia'
di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso  dei  requisiti
previsti dalle norme vigenti,  attraverso  un  concorso  per  titoli,
integrato da un colloquio, secondo modalita'  stabilite  con  decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la  funzione
pubblica. 
  Art.  14-bis  (Trattamento  economico  del  personale).  -  1.   Il
personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonche' il  personale  che
sia gia' volontariamente,  anche  a  seguito  di  domanda  di  revoca
espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data
del 12 ottobre 1993 e che ne faccia  apposita  domanda  entro  il  31
luglio 1994,  puo'  optare  alternativamente  per  uno  dei  seguenti
trattamenti economici: 
    a) cessazione del rapporto di impiego con  la  soppressa  Agenzia
con diritto alla  contestuale  liquidazione  da  parte  dell'INA  del
trattamento di fine rapporto costituito  alla  data  del  12  ottobre
1993, in base alla normativa vigente in  materia  alla  stessa  data;
definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre  1993,
della posizione pensionistica gia' costituita; instaurazione, dal  13
ottobre 1993, del rapporto di  servizio  con  le  amministrazioni  di
assegnazione. In alternativa l'interessato  puo'  richiedere  che  la
definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla
data  del  31  luglio  1994.  Al  dipendente  spetta  il  trattamento
economico   previsto   per   la   qualifica   attribuita   ai    fini
dell'inquadramento,  computando,  ai  soli  fini  della  progressione
economica,  secondo  le  modalita'   previste   per   le   qualifiche
dirigenziali  statali,  l'anzianita'  di  qualifica  maturata  presso
l'ultimo organismo di  provenienza.  La  percezione  del  trattamento
pensionistico maturato presso l'INPS e  l'INPDAI  alla  data  del  12
ottobre 1993 potra' avvenire solo alla  cessazione  del  rapporto  di
lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi gia'  coperti
dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono  riscattabili  ai
fini dell'indennita' di buonuscita; 
    b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia  e  di
quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con  il
servizio  prestato  presso  l'amministrazione  di  assegnazione.   Al
dipendente  e'  attribuito  lo  stipendio  iniziale  della  qualifica
attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennita'
integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo
le  modalita'  previste  per  le  qualifiche  dirigenziali   statali,
corrispondente  ai  bienni  di   anzianita'   nell'ultima   qualifica
rivestita e valutata ai fini  dell'inquadramento  alla  data  del  13
ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra
determinata,  e'  attribuito  un  assegno   personale   pensionabile,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio gia' percepito
presso la soppressa Agenzia per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  ma  comunque  non  superiore  a  lire  1.500.000  lorde
mensili.  Le  altre   indennita'   eventualmente   spettanti   presso
l'amministrazione   di    destinazione,    diverse    dall'indennita'
integrativa   speciale,   sono   corrisposte   solo   nella    misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale.  Ai
fini previdenziali si applica l'articolo 6  della  legge  7  febbraio
1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA,
di cui all'articolo 14, comma 4,  e'  corrisposto  al  momento  della
cessazione dal servizio  presso  l'amministrazione  di  assegnazione,
aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi gia'  coperti
dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono  riscattabili  ai
fini dell'indennita' di buonuscita. 
   2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data  di
cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di  almeno  trenta
anni di anzianita' contributiva, presso  l'INPS  o  presso  l'INPDAI,
tale posizione, a richiesta dell'interessato, e'  mantenuta  fino  al
raggiungimento dei  trentacinque  anni  di  anzianita'  contributiva,
tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali  a  carico
dello  Stato,  di  importo  tale  che  i   contributi   previdenziali
complessivamente a carico dello Stato non siano  inferiori  a  quelli
dovuti  alla  stessa  data  di  cessazione   del   rapporto   e   del
ricongiungimento. 
   3. Le indennita' corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa
Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. 
   4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del  13  ottobre
1993 e prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
che  non  abbia  optato   per   il   mantenimento   della   posizione
pensionistica di  provenienza,  puo'  chiedere  la  restituzione  dei
contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione  dei
periodi previdenziali. 
   5. Nelle more della determinazione del  trattamento  economico  ai
sensi del presente articolo e comunque non oltre il 28 febbraio 1995,
e' autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale  di
cui all'articolo 14, da parte del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica, del trattamento economico  della  qualifica
attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato
secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali,
corrispondente  ai  bienni  di   anzianita'   nell'ultima   qualifica
rivestita e valutata ai fini  dell'inquadramento  alla  data  del  13
ottobre 1993,  fatti  comunque  salvi  i  conseguenti  conguagli  che
verranno effettuati a cura dello stesso Ministero.".