Art. 2. 
          Disposizioni relative alle procedure di mobilita' 
  1. L'articolo 16-bis del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.  68,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 16-bis (Disposizioni in materia  di  assunzioni  e  mobilita'
negli enti locali) . - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993 e  che  abbiano  ottenuto,  ovvero
otterranno, entro il 31 dicembre  1994  l'approvazione  del  Ministro
dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli  che
dal 1 gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto  ai
sensi dell'articolo  25  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,  e
dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilita'  del
personale  eccedente  rispetto  ai  parametri  fissati  in  sede   di
rideterminazione   della   pianta   organica,    vengono    espletate
prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza  dell'ente
interessato. 
   2.  Esclusivamente  al  fine  di  consentire  l'assegnazione   del
personale di cui al comma 1, gli  enti  locali  della  regione  nella
quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto, possono  dare
comunicazione dei posti  vacanti,  di  cui  intendono  assicurare  la
copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento  della
predetta  comunicazione,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
trasmette  all'ente  locale  l'elenco  nominativo  del  personale  da
trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In  mancanza
di tale  trasmissione,  nel  predetto  termine,  l'ente  locale  puo'
avviare le procedure di assunzione.".