Art. 3. 
Disposizioni relative agli enti locali che non versino in  situazioni
                     strutturalmente deficitarie 
  1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e' sostituito dai seguenti: 
  " 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti  locali
con popolazione non superiore a  10.000  abitanti,  che  non  versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'articolo  45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  non  sono  tenuti
alla rilevazione dei carichi di  lavoro.  Per  gli  enti  locali  con
popolazione superiore a 10.000 abitanti che si trovino  nelle  stesse
condizioni,  la  rilevazione  dei  carichi  di   lavoro   costituisce
presupposto indispensabile per la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche. La metodologia adottata  e'  approvata  con  deliberazione
della giunta che ne attesta, nel medesimo atto,  la  congruita'.  Non
sono, altresi', tenute alla rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 
  11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni  organiche,  gli
enti locali di cui al comma 11 possono procedere,  nei  limiti  delle
proprie disponibilita' di bilancio, all'assunzione di personale per i
posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati  banditi
o  autorizzati  i  relativi  concorsi  o  attivate  le  procedure  di
reclutamento; i medesimi  enti  possono  altresi'  coprire,  fino  al
limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31
agosto  1993,  nonche'  assumere  personale  a  tempo  determinato  o
stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai  limiti  indicati
nei commi 23 e 27. E' altresi'  consentita  la  copertura  dei  posti
vacanti qualora la dotazione non superi l'unita'.". 
  2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-bis  del  decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
marzo 1993, n. 68, cosi' come sostituito dall'articolo  2,  gli  enti
locali che non versino nelle situazioni strutturalmente  deficitarie,
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi  dei  commi
11 e 11-bis dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,
come modificato dal comma 1, possono assumere personale,  nell'ambito
dei  posti  vacanti,  sempreche'   dispongano   di   idonee   risorse
finanziarie. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al
presente articolo. 
  4. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano  ad
applicarsi  le   disposizioni   di   cui   all'articolo   4-bis   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere  dalla  valutazione
dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi  enti  locali  possono
conservare sino al 31 dicembre 1994 i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis. 
  5. Gli enti locali con popolazione inferiore a  10.000  abitanti  e
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie  di  cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  al
fine di corrispondere ad esigenze  dell'amministrazione,  possono,  a
carico dei propri bilanci, sempre che dispongano di adeguate  risorse
finanziarie, trasformare, nell'ambito della qualifica  funzionale  di
appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono
inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quarta.