Art. 4. 
                     Validita' delle graduatorie 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo  3,  comma  22,  della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  la  graduatoria  concorsuale  viene
approvata dall'autorita' competente e rimane efficace per un  termine
di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura  dei
posti  che  si  venissero  a  rendere   successivamente   vacanti   e
disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i
posti  istituiti  o  trasformati  successivamente  all'indizione  del
concorso medesimo.