Art. 5. 
                        Procedure concorsuali 
  1. Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre
1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge  8  giugno
1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica  23  giugno
1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,  concernenti  lo
svolgimento delle procedure concorsuali per i  segretari  comunali  e
provinciali,  ivi  compresa   la   composizione   delle   commissioni
giudicatrici.