Art. 2. 
  1. Le autorizzazioni  alle  forniture  destinate  alle  zone  della
Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette  al  controllo  delle  forze
serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con  l'estero
in conformita'  alle  determinazioni  del  Comitato  istituito  dalla
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91,
sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei  fondi  congelati
in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per  le  connesse
operazioni bancarie, nonche' per il trasporto  delle  relative  merci
per via aerea o marittima. 
  2. Le deroghe ai  divieti  previste  dal  regolamento  n.  2471/94,
diverse da quello di cui al comma 1, possono essere disposte  secondo
la procedura prevista dall'articolo  4  del  decreto-legge  6  giugno
1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.