Art. 2. 1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero in conformita' alle determinazioni del Comitato istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91, sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per le connesse operazioni bancarie, nonche' per il trasporto delle relative merci per via aerea o marittima. 2. Le deroghe ai divieti previste dal regolamento n. 2471/94, diverse da quello di cui al comma 1, possono essere disposte secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.