Art. 4. 1. Le disposizioni di legge emanate dallo Stato italiano in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, recanti provvedimenti di embargo nei confronti di Stati esteri, cessano di avere efficacia dalla data in cui i provvedimenti sono revocati; nel caso di sospensione di questi ultimi l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino.