Art. 4. 
  1. Le  disposizioni  di  legge  emanate  dallo  Stato  italiano  in
esecuzione di risoluzioni del Consiglio di  sicurezza  delle  Nazioni
Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio  dei  Ministri  delle
Comunita' europee, recanti provvedimenti di embargo nei confronti  di
Stati esteri,  cessano  di  avere  efficacia  dalla  data  in  cui  i
provvedimenti sono revocati; nel caso di sospensione di questi ultimi
l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino.