Art. 4. 1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale per l'Albo, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti. 2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce. 3. Nella prima applicazione del presente regolamento la deliberazione di cui al comma 2 deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento medesimo. 4. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita al competente comitato provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.