Art. 4.
  1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori
sono  determinate con deliberazione del Comitato centrale per l'Albo,
tenuto  conto  del  numero,  del  tipo  e  della  portata dei veicoli
circolanti.
  2.  La deliberazione di cui al comma 1 deve essere pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
cui il pagamento della quota si riferisce.
  3.   Nella   prima   applicazione   del   presente  regolamento  la
deliberazione  di  cui al comma 2 deve essere pubblicata entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del
regolamento medesimo.
  4.  Il  pagamento  della  quota  deve essere effettuato entro il 31
dicembre  dell'anno  precedente  a quello cui si riferisce e la prova
dell'avvenuto  pagamento  deve  essere fornita al competente comitato
provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.